CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo III

Art. 89

Espressioni sconvenienti od offensive.

In vigore dal 21 apr 1942
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-89

In sintesi

Durante una causa, sia negli atti scritti sia nei discorsi orali davanti al giudice, è vietato usare espressioni offensive o non convenienti. Se tali espressioni vengono utilizzate, il giudice può ordinarne la cancellazione in qualsiasi fase della causa. Inoltre, con la sentenza finale, il giudice può stabilire un risarcimento economico per la persona offesa, comprensivo del danno non patrimoniale, a patto che le offese non riguardino direttamente l'oggetto della causa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il rispetto, il decoro e la correttezza formale durante il processo, evitando offese personali tra i soggetti coinvolti.

A chi si applica

La norma si applica alle parti in causa e ai loro difensori (avvocati).

Esempio pratico

Durante una causa civile per confini di proprietà, un avvocato inserisce in un atto scritto insulti personali rivolti alla controparte che nulla c'entrano con la lite dei terreni. Il giudice, leggendo l'atto, ne dispone la cancellazione con un'ordinanza e nella sentenza finale condanna chi ha offeso a pagare un risarcimento del danno alla persona insultata.

Adempimenti e conseguenze

Cancellazione delle espressioni disposta dal giudice con ordinanza e possibile assegnazione con la sentenza di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Domande frequenti

In quale momento del processo il giudice può ordinare la cancellazione delle frasi offensive?Il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive in ogni stato dell'istruzione mediante un'apposita ordinanza.
Il risarcimento del danno può essere concesso per qualsiasi offesa pronunciata?No, il risarcimento del danno anche non patrimoniale può essere assegnato con la sentenza solo quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Il divieto riguarda solo gli atti scritti o anche quanto detto a voce?Il divieto vale per entrambi: si applica sia agli scritti presentati sia ai discorsi pronunciati davanti al giudice.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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