Art. 89
Espressioni sconvenienti od offensive.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-89
Espressioni sconvenienti od offensive.
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Durante una causa, sia negli atti scritti sia nei discorsi orali davanti al giudice, è vietato usare espressioni offensive o non convenienti. Se tali espressioni vengono utilizzate, il giudice può ordinarne la cancellazione in qualsiasi fase della causa. Inoltre, con la sentenza finale, il giudice può stabilire un risarcimento economico per la persona offesa, comprensivo del danno non patrimoniale, a patto che le offese non riguardino direttamente l'oggetto della causa.
La norma mira a garantire il rispetto, il decoro e la correttezza formale durante il processo, evitando offese personali tra i soggetti coinvolti.
La norma si applica alle parti in causa e ai loro difensori (avvocati).
Durante una causa civile per confini di proprietà, un avvocato inserisce in un atto scritto insulti personali rivolti alla controparte che nulla c'entrano con la lite dei terreni. Il giudice, leggendo l'atto, ne dispone la cancellazione con un'ordinanza e nella sentenza finale condanna chi ha offeso a pagare un risarcimento del danno alla persona insultata.
Cancellazione delle espressioni disposta dal giudice con ordinanza e possibile assegnazione con la sentenza di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.