CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo II

Art. 87

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.

In vigore dal 21 apr 1942
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-87

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