CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo II
Art. 85
Revoca e rinuncia alla procura.
In vigore dal 21 apr 1942
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-85