CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale.

In vigore dal 28 feb 2023
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-80

In sintesi

La richiesta per nominare un curatore speciale deve essere presentata al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti a cui si vuole avviare la causa. Se invece il bisogno di nomina emerge durante una causa già avviata o in un procedimento cautelare, è lo stesso giudice competente a provvedere direttamente d'ufficio. Il giudice decide con decreto dopo aver raccolto le informazioni necessarie e dopo aver ascoltato, se possibile, le persone interessate. Infine, il decreto viene comunicato al pubblico ministero affinché attivi, se necessario, le misure per istituire la normale rappresentanza o assistenza del soggetto.

Perché esiste questa norma

La norma serve a individuare l'autorità giudiziaria competente e la procedura per nominare un curatore speciale, garantendo la rappresentanza in giudizio a soggetti incapaci, persone giuridiche o associazioni non riconosciute.

A chi si applica

Si applica a chi intende avviare o ha in corso una causa che coinvolge un incapace, una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, nonché ai giudici e al pubblico ministero.

Esempio pratico

Durante una causa già avviata, emerge la necessità di tutelare una persona priva di rappresentanza legale. Il giudice della causa provvede direttamente d'ufficio, assume informazioni, sente gli interessati ed emette un decreto di nomina del curatore speciale, inviandolo poi al pubblico ministero.

Adempimenti e conseguenze

Il giudice deve assumere le opportune informazioni, sentire possibilmente le persone interessate e provvedere con decreto; il provvedimento deve essere obbligatoriamente comunicato al pubblico ministero per le opportune iniziative.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato nel tempo: il D.Lgs. n. 51/1998 e la successiva Legge n. 188/1998 hanno modificato il primo comma; la Legge n. 206/2021 ha nuovamente modificato il primo comma e introdotto ulteriori disposizioni; infine, il D.Lgs. n. 149/2022 (come modificato dalla Legge n. 197/2022) ha disposto la soppressione di un comma.

Domande frequenti

A chi si presenta la richiesta di nomina prima di iniziare una causa?L'istanza si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende promuovere il giudizio.
Cosa accade se la necessità di nomina sorge durante il processo?Alla nomina provvede direttamente d'ufficio il giudice che sta procedendo, anche se si tratta di un procedimento cautelare.
Perché il decreto di nomina viene comunicato al pubblico ministero?Viene comunicato affinché il pubblico ministero promuova, se occorre, i provvedimenti necessari per costituire la normale rappresentanza o assistenza del soggetto interessato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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