CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 76
Famiglia Reale.
In vigore dal 21 apr 1942
Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale è sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-76