CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 79
Istanza di nomina del curatore speciale.
In vigore dal 21 apr 1942
La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-79