CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 77
Rappresentanza del procuratore e dell'institore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-77