CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 75

Capacità processuale.

In vigore dal 23 nov 1986
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli e seguenti del codice civile.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-75

In sintesi

Per partecipare direttamente a una causa (stare in giudizio), una persona deve avere il pieno e libero esercizio dei propri diritti. Chi non possiede questo libero esercizio può stare in giudizio solo se rappresentato, assistito o autorizzato secondo le norme sulla capacità. Le persone giuridiche partecipano al processo attraverso i soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o statutaria. Infine, le associazioni e i comitati che non sono persone giuridiche stanno in giudizio tramite le persone indicate dalle specifiche disposizioni del codice civile.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le condizioni per poter agire o difendersi validamente in un processo civile, garantendo che chi partecipa al giudizio abbia la piena facoltà di disporre dei propri diritti o sia adeguatamente rappresentato.

A chi si applica

Si applica a tutte le persone fisiche, alle persone giuridiche e agli enti privi di personalità giuridica (come associazioni e comitati) che partecipano a un giudizio.

Esempio pratico

Una società (persona giuridica) intende promuovere una causa e si costituisce in giudizio tramite il proprio legale rappresentante indicato nello statuto. Allo stesso modo, un individuo privo del libero esercizio dei propri diritti potrà partecipare al processo solo se assistito o rappresentato da chi ne cura gli interessi secondo la legge.

Adempimenti e conseguenze

Chi non ha il libero esercizio dei diritti non può stare in giudizio se non viene rappresentato, assistito o autorizzato secondo le regole sulla capacità.

Cosa è cambiato

L'articolo unico (comma 1) del Regio Decreto 20 aprile 1942, n. 504 ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 75. Successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 1986 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Domande frequenti

Chi può stare direttamente in giudizio?Possono stare direttamente in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti fatti valere nella causa.
Come partecipa a un processo chi non ha il libero esercizio dei propri diritti?Può stare in giudizio solo se rappresentato, assistito o autorizzato in base alle norme che ne regolano la capacità.
Come stanno in giudizio le associazioni e i comitati privi di personalità giuridica?Stanno in giudizio per mezzo delle persone specificamente indicate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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