Art. 76 · Famiglia Reale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 76

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Famiglia Reale.

In vigore dal 21 apr 1942
Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale è sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.
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