CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo III
Art. 88
Dovere di lealtà e di probità.
In vigore dal 21 apr 1942
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-88