CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo II
Art. 87
94 / 1056Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.
In vigore dal 21 apr 1942
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-87