CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VICapo II

Art. 629

Rinuncia.

In vigore dal 21 apr 1942
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-629

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