CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II
Art. 629
Rinuncia.
In vigore dal 21 apr 1942
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-629