CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 633
Condizioni di ammissibilità.
In vigore dal 7 nov 2002
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-633