CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 637

Giudice competente.

In vigore dal 4 lug 1998
Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell' è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-637

In sintesi

Per richiedere un'ingiunzione di pagamento o di consegna occorre rivolgersi al giudice di pace oppure al tribunale in composizione monocratica, individuato in base alle regole ordinarie di competenza. Se il credito riguarda le ipotesi previste dal numero 2 dell'articolo 633, la domanda può essere presentata anche all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa a cui il credito fa riferimento. Inoltre, gli avvocati e i notai hanno la facoltà di agire contro i propri clienti davanti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il rispettivo ordine professionale o consiglio notarile.

Perché esiste questa norma

La norma individua con precisione quale ufficio giudiziario sia competente a emanare un decreto ingiuntivo, garantendo regole chiare di radicamento della causa e fori speciali per determinate categorie di professionisti e crediti.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda richiedere un'ingiunzione, ai giudici competenti (giudice di pace o tribunale monocratico) e specificamente ad avvocati, notai e ai loro clienti.

Esempio pratico

Un avvocato deve recuperare il compenso professionale da un cliente che non ha pagato la parcella. Oltre al giudice normalmente competente per territorio, l'avvocato può scegliere di depositare la domanda d'ingiunzione presso il giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il proprio ordine professionale.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (art. 100, comma 1) e successivamente dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (art. 1, comma 1), che ha modificato la disciplina transitoria del decreto stesso.

Domande frequenti

Quale giudice è competente in via generale per il ricorso per ingiunzione?È competente il giudice di pace oppure, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la medesima domanda se proposta in via ordinaria.
Quale ufficio è competente per i crediti previsti dal numero 2 dell'articolo 633?Per tali crediti è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito stesso si riferisce.
Dove possono presentare la domanda d'ingiunzione gli avvocati o i notai contro i propri clienti?Possono proporla al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile da cui dipendono.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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