CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-639

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