CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 634

Prova scritta.

In vigore dal 26 nov 2024
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purchè tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-634

In sintesi

L'articolo elenca specifici documenti che costituiscono valida prova scritta, come le polizze, le promesse unilaterali sottoscritte per scrittura privata e i telegrammi. Per i crediti derivanti da fornitura di merci, denaro o servizi, valgono come prova scritta idonea anche gli estratti autentici dei registri e delle scritture contabili, tenuti a norma di legge anche con strumenti informatici. Rientrano tra le prove idonee per questi crediti anche le scritture richieste dalle norme fiscali. Inoltre, hanno lo stesso valore probatorio le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo chiaro quali documenti hanno valore di prova scritta per poter richiedere determinati provvedimenti a tutela dei crediti. Lo scopo è facilitare la dimostrazione dell'esistenza del credito attraverso atti privati, documenti contabili e fatture elettroniche.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque vanti un credito fondato su prove documentali, con particolare riferimento a imprenditori commerciali e lavoratori autonomi che prestano servizi o forniscono beni anche a soggetti non imprenditori.

Esempio pratico

Un professionista o un commerciante emette una fattura elettronica e la trasmette tramite il Sistema di interscambio per un servizio reso a un cliente. Tale fattura elettronica costituisce per legge prova scritta idonea a dimostrare il proprio credito.

Adempimenti e conseguenze

Le scritture contabili e tributarie devono essere tenute con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge (anche tramite strumenti informatici) e le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite il Sistema di interscambio.

Cosa è cambiato

Il secondo comma dell'articolo è stato modificato prima dal Regio Decreto 20 aprile 1942, n. 504 (articolo unico, comma 1), successivamente dal Decreto-Legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 534 (art. 8, comma 3), e infine dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 15, comma 1, lettera b).

Domande frequenti

I telegrammi possono valere come prova scritta anche se privi dei requisiti del codice civile?Sì, la norma specifica chiaramente che i telegrammi sono prove scritte idonee anche se mancano dei requisiti prescritti dal codice civile.
Le fatture elettroniche costituiscono prova scritta idonea?Sì, costituiscono prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.
Quali requisiti devono avere gli estratti delle scritture contabili per essere considerati prova?Devono essere estratti autentici relativi a scritture contabili o tributarie tenute nel rispetto delle norme di legge, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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