CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VICapo I

Art. 628

Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento.

In vigore dal 21 apr 1942
L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-628

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