Art. 627
Riassunzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-627
Riassunzione.
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L'articolo disciplina le modalità e i tempi per riattivare un processo esecutivo sospeso o bloccato a seguito di un'opposizione. La riassunzione deve avvenire mediante la presentazione di un apposito ricorso. L'atto va depositato entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso, la riassunzione non può avvenire oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
La norma stabilisce termini precisi e perentori per riprendere il processo esecutivo dopo che è stata respinta l'opposizione, garantendo certezza e rapidità alla procedura.
Si applica ai soggetti del processo esecutivo interessati a riattivare l'esecuzione e al giudice dell'esecuzione che fissa i termini.
A seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza d'appello comunicata alle parti, il creditore procedente deve presentare ricorso per riassumere l'esecuzione. Tale deposito deve avvenire entro il termine indicato dal giudice dell'esecuzione e comunque entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Obbligo di riassumere il processo esecutivo con ricorso rispettando il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e comunque non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
L'articolo 627 è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del provvedimento 048U0483 e dall'articolo unico, comma 1 del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (pubblicato in G.U. 20/05/1948, n. 116).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.