CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VICapo I

Art. 627

Riassunzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-627

In sintesi

L'articolo disciplina le modalità e i tempi per riattivare un processo esecutivo sospeso o bloccato a seguito di un'opposizione. La riassunzione deve avvenire mediante la presentazione di un apposito ricorso. L'atto va depositato entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso, la riassunzione non può avvenire oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce termini precisi e perentori per riprendere il processo esecutivo dopo che è stata respinta l'opposizione, garantendo certezza e rapidità alla procedura.

A chi si applica

Si applica ai soggetti del processo esecutivo interessati a riattivare l'esecuzione e al giudice dell'esecuzione che fissa i termini.

Esempio pratico

A seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza d'appello comunicata alle parti, il creditore procedente deve presentare ricorso per riassumere l'esecuzione. Tale deposito deve avvenire entro il termine indicato dal giudice dell'esecuzione e comunque entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di riassumere il processo esecutivo con ricorso rispettando il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e comunque non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Cosa è cambiato

L'articolo 627 è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del provvedimento 048U0483 e dall'articolo unico, comma 1 del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (pubblicato in G.U. 20/05/1948, n. 116).

Domande frequenti

Come deve essere riassunto il processo esecutivo?Il processo esecutivo deve essere riassunto mediante la presentazione di un ricorso.
Entro quale termine massimo va riassunto il processo?Va riassunto entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Quale tipologia di esito del giudizio di opposizione consente la riassunzione?La norma fa riferimento alla sentenza di primo grado passata in giudicato o alla sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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