Art. 627 · Riassunzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VICapo I

Art. 627

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Riassunzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-627