CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 626
Effetti della sospensione.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-626