CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo II
Art. 621
Limiti della prova testimoniale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-621