Art. 621 · Limiti della prova testimoniale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 621

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Limiti della prova testimoniale.

In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-621