CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo II
Art. 621
773 / 1056Limiti della prova testimoniale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-621