CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 622

Opposizione della moglie del debitore.

In vigore dal 24 dic 1967
L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-622

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