CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 625
Procedimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza provvede con ordinanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-625