CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 620

Opposizione tardiva.

In vigore dal 21 apr 1942
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-620

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