CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo II
Art. 620
772 / 1056Opposizione tardiva.
In vigore dal 21 apr 1942
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-620