CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. II

Art. 497

Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

In vigore dal 21 ago 2015
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-497

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