CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 497
Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
In vigore dal 21 ago 2015
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Note all'articolo
- Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-497