CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 493
Pignoramenti su istanza di più creditori.
In vigore dal 21 apr 1942
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-493