CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 496
Riduzione del pignoramento.
In vigore dal 21 apr 1942
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-496