CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. III
Art. 498
Avviso ai creditori iscritti.
In vigore dal 21 apr 1942
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-498