CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 502

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.

In vigore dal 10 giu 1942
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-502

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