CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 506
Valore minimo per l'assegnazione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-506