Art. 506 · Valore minimo per l'assegnazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 506

646 / 1056

Valore minimo per l'assegnazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-506