CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 506
646 / 1056Valore minimo per l'assegnazione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-506