CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 508
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
In vigore dal 21 apr 1942
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-508