CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. V

Art. 509

Composizione della somma ricavata.

In vigore dal 21 apr 1942
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-509

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