CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 502
642 / 1056Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.
In vigore dal 10 giu 1942
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-502