CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 493
632 / 1056Pignoramenti su istanza di più creditori.
In vigore dal 21 apr 1942
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-493