Art. 493 · Pignoramenti su istanza di più creditori.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. II

Art. 493

632 / 1056

Pignoramenti su istanza di più creditori.

In vigore dal 21 apr 1942
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
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