CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 497
636 / 1056Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
In vigore dal 21 ago 2015
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Note all'articolo
- Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-497