Art. 602
Modo dell'espropriazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-602
Modo dell'espropriazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo disciplina i casi in cui l'espropriazione riguarda un bene gravato da pegno o ipoteca a garanzia di un debito altrui, oppure un bene la cui vendita da parte del debitore sia stata revocata per frode. In queste specifiche situazioni si devono seguire le regole generali sull'espropriazione previste nei capi precedenti del codice. Tali regole generali trovano applicazione solo nella misura in cui non siano espressamente modificate dalle disposizioni particolari contenute negli articoli successivi.
La norma stabilisce le modalità con cui procedere all'espropriazione forzata quando l'esecuzione colpisce beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore originario o beni rientrati nella disponibilità a seguito di revoca per frode.
Si applica ai creditori che intendono espropriare beni vincolati da garanzie per debiti altrui o beni oggetto di alienazione revocata per frode, nonché ai proprietari di tali beni e ai debitori originari.
Un debitore vende una propria casa a un terzo per sottrarla ai creditori, ma l'atto di vendita viene successivamente revocato per frode. Il creditore procede quindi all'espropriazione forzata di quell'immobile applicando le regole generali del codice, salve le modifiche previste dalle norme successive.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.