Art. 603
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-603
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
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La disposizione stabilisce che sia il titolo esecutivo sia il precetto devono essere notificati anche al terzo proprietario del bene. Inoltre, all'interno del precetto deve essere espressamente indicato quale specifico bene appartenente al terzo si intende espropriare. In questo modo si assicura che il terzo sia a conoscenza della procedura esecutiva che coinvolge una sua proprietà.
La norma serve a informare formalmente il terzo che un suo bene specifico sta per essere sottoposto a espropriazione, garantendogli la conoscenza degli atti esecutivi.
Si applica al creditore procedente e al terzo proprietario del bene che si intende espropriare.
Un creditore intende avviare l'espropriazione di un immobile di proprietà di un soggetto terzo per soddisfare il proprio credito. Per procedere regolarmente, deve notificare il titolo esecutivo e il precetto direttamente a tale terzo. Nel testo del precetto notificato deve specificare espressamente l'immobile di proprietà del terzo che vuole espropriare.
Obbligo di notificare il titolo esecutivo e il precetto anche al terzo, e obbligo di inserire nel precetto l'espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.