CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo III
Art. 606
Modo detta consegna.
In vigore dal 21 apr 1942
(Modo della consegna).
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-606