CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo III
Art. 606
756 / 1056Modo detta consegna.
In vigore dal 21 apr 1942
(Modo della consegna).
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-606