CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo V
Art. 601
Divisione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-601