CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo III

Art. 605

Precetto per consegna o rilascio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all', anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-605

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