CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo I

Art. 480

Forma del precetto.

In vigore dal 26 nov 2024
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all', con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell' e notificato alla parte personalmente a norma degli e seguenti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-480

In sintesi

Il precetto è l'atto con cui si intima formalmente a una persona di rispettare un obbligo stabilito da un titolo esecutivo, concedendole un termine di almeno dieci giorni prima di avviare l'esecuzione forzata. L'atto deve obbligatoriamente indicare le parti coinvolte, i dati o la trascrizione del titolo esecutivo, il giudice competente e i recapiti o il domicilio digitale per le notifiche. Inoltre, deve avvisare il debitore della possibilità di gestire una situazione di sovraindebitamento mediante accordi di composizione della crisi o un piano del consumatore. Per essere valido, il documento deve essere debitamente sottoscritto e notificato direttamente alla parte debitrice.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il contenuto e la funzione del precetto, garantendo al debitore un ultimo termine per adempiere spontaneamente prima dell'avvio dell'esecuzione forzata e informandolo sui suoi diritti e sulle modalità di tutela.

A chi si applica

Si applica a chi intende avviare un'esecuzione forzata (la parte istante/creditore) e al debitore che riceve l'intimazione di adempimento.

Esempio pratico

Un creditore in possesso di una sentenza esecutiva notifica al debitore un atto di precetto, intimandogli di pagare la somma dovuta entro dieci giorni. Nel testo inserisce i dati del titolo, il giudice competente, il proprio domicilio digitale e l'avviso sulla possibilità di accedere agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Se il debitore non paga entro il termine, il creditore potrà procedere con il pignoramento.

Adempimenti e conseguenze

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notifica del titolo esecutivo (o la sua trascrizione integrale certificata dall'ufficiale giudiziario) e deve includere gli avvisi sul sovraindebitamento, il giudice competente, la sottoscrizione e la notifica personale. L'omessa dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o PEC comporta che le opposizioni si radichino presso il giudice del luogo di notifica e le comunicazioni si effettuino in cancelleria.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dal Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 13, comma 1, lett. a) e successivamente dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 7, lett. c), che è intervenuto sul terzo comma.

Domande frequenti

Quanto tempo ha il debitore per adempiere dopo la notifica del precetto?Ha a disposizione un termine non inferiore a dieci giorni, salvo che vi sia una diversa autorizzazione giudiziale.
Cosa rischia il creditore se omette l'indicazione delle parti o i riferimenti del titolo esecutivo?Tali elementi sono previsti a pena di nullità, pertanto la loro mancanza rende nullo l'atto di precetto.
Cosa succede se la parte istante non indica la residenza, il domicilio o la PEC/domicilio digitale?Le eventuali opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica e le comunicazioni alla parte istante vengono effettuate presso la cancelleria di quel giudice.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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