CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo I

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

In vigore dal 26 nov 2024
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli e seguenti;. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica del comma 2 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".
  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-479

In sintesi

Salvo diversa disposizione di legge, prima di procedere con l'esecuzione forzata è obbligatorio notificare al debitore il titolo esecutivo (in duplicato informatico o in copia conforme all'originale) unitamente al precetto. La notificazione del titolo deve essere effettuata alla parte personalmente, seguendo le ordinarie regole di notifica previste dalla legge. È consentito redigere il precetto in calce al titolo esecutivo e notificarli insieme in un unico atto, purché la notifica sia sempre consegnata personalmente alla parte interessata.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che il debitore sia formalmente e personalmente informato del titolo esecutivo e dell'intimazione ad adempiere prima che abbia inizio l'esecuzione forzata.

A chi si applica

Si applica a chi intende avviare un'esecuzione forzata (creditore) e al soggetto nei cui confronti si procede (debitore o parte tenuta all'adempimento).

Esempio pratico

Un creditore in possesso di un titolo esecutivo decide di procedere con l'esecuzione forzata per recuperare le somme dovute. Prima di avviare il pignoramento, fa notificare personalmente al debitore la copia attestata conforme all'originale del titolo insieme all'atto di precetto redatto di seguito.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di notificare alla parte personalmente il duplicato informatico o la copia attestata conforme del titolo esecutivo e il precetto prima di poter iniziare l'esecuzione forzata.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato nel suo secondo comma dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80). Successivamente, la disciplina e l'efficacia delle relative disposizioni sono state oggetto di interventi da parte del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168) e della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Domande frequenti

L'esecuzione forzata può iniziare senza la notifica del titolo esecutivo e del precetto?No, la notificazione del duplicato informatico del titolo (o copia conforme) e del precetto deve precedere l'esecuzione forzata, a meno che la legge non disponga diversamente.
A chi deve essere notificata la documentazione?La notificazione del titolo esecutivo e del precetto notificato congiuntamente deve essere fatta alla parte personalmente.
Il precetto può essere notificato insieme al titolo esecutivo?Sì, il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e notificato contestualmente ad esso, a condizione che la notifica sia eseguita alla parte personalmente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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