CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo I

Art. 476

Abrogato

Altre copie in forma esecutiva.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-476

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