CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo I
Art. 477
Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.
In vigore dal 21 apr 1942
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-477