CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. I

Art. 485

Audizione degli interessati.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto è comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-485

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