CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. I

Art. 487

Forma dei provvedimenti del giudice.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli e seguenti in quanto applicabili e quella dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-487

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